Sez. 1, Sentenza n. 4480 del 12/10/1994 Cc. (dep. 06/02/1995) Rv. 200226 - 01
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Documentazione dell'attività | Atti da verbalizzare - Mancata verbalizzazione - Equiparabilità ad inesistenza - Conseguente inidoneità a costituire base per l'adozione di misure cautelari - Fattispecie: dichiarazione solo registrate all'insaputa del dichiarante.
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Documentazione dell'attività
La mancata verbalizzazione, da parte della polizia giudiziaria, di atti che, ai sensi dell'art. 357, comma secondo, cod. proc. pen., dovrebbero essere verbalizzati comporta che tali atti, in quanto privi di documentazione, siano da considerare inesistenti e, come tali, indipendentemente da ogni riferimento alle categorie della nullità e della inutilizzabilità, inidonei ad essere assunti a base anche della semplice adozione di misure cautelari. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittima la decisione di un tribunale del riesame che aveva annullato un'ordinanza applicativa di misura cautelare basata, fra l'altro, su dichiarazioni rese da un soggetto alla polizia giudiziaria, la quale, senza verbalizzarle, le aveva registrate all'insaputa del dichiarante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)