Sez. 3, Sentenza n. 12569 del 06/12/1995 (Rv. 494962 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Invalidità parziale permanente - Principio che esclude l'indennizzo al lavoratore dipendente che abbia continuato a percepire la retribuzione - Inapplicabilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
In tema di risarcimento del danno da invalidità temporanea e da invalidità permanente, il principio in base al quale al lavoratore dipendente non compete l'indennizzo per invalidità temporanea se egli ha continuato a percepire la retribuzione, non è applicabile "sic et simpliciter". All'invalidità parziale permanente, poiché quest'ultima, secondo l'"id quod plerumque accidit", rende presumibile una prestazione lavorativa più sofferta o disagiata, aumentando le probabilità di una cessazione anticipata del rapporto di lavoro e potendo causare un'impossibilità o difficoltà di esercitare a fine apporto professioni alternative.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)