Sez. 2, Sentenza n. 968 del 14/03/1975 (Rv. 374369 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento sulla concludenza e sufficienza delle indagini espletate dal consulente tecnico e sull'opportunita di disporre ulteriori mezzi istruttori e demandato al potere discrezionale del giudice del merito, il cui Esercizio e percio insindacabile in Sede di legittimita, quando sia possibile la ricostruzione del criterio logico-giuridico della decisione adottata e questo criterio appaia corretto. (V 2491/71, mass n 353512).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)