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Sez. L, Sentenza n. 12264 del 03/12/1997 (Rv. 510675 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebite erogazioni pensionistiche da parte dell'INPS - Ripetibilità - Fattispecie anteriori al 1996 - Disciplina ex art. 52 legge n. 88 del 1989 - Inapplicabilità - Disciplina transitoria ex art. 1, commi duecentosessantunesimo e seguenti, legge n. 662 del 1996 - Applicabilità - Limiti - Modalità.
Stato
decisa il 1997-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510675-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

In tema di indebita erogazione, anteriore al primo gennaio 1996, da parte dell'INPS, di somme a titolo di pensione, l'art. 52 legge 9 marzo 1989 n. 88 non è applicabile per effetto della sopravvenuta legge 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), entrata in vigore il primo gennaio 1997, che, nei commi duecentosessantesimo, duecentosessantunesimo, duecentosessantaduesimo, duecentosessantreesimo e duecentosessantacinquesimo dell'art. 1, innovando retroattivamente ed in via transitoria la precedente normativa costituente eccezione all'art. 2033 cod. civ., disciplina l'indebito versamento, per periodi anteriori al primo gennaio 1996, di prestazioni pensionistiche, trattamenti familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, senza distinzione tra i vari tipi di pensione (come invece nell'art. 52 citato), stabilendo la ripetibilità e relativi limiti e modalità ovvero la irripetibilità, a seconda del reddito del pensionato e salvo in ogni caso il dolo di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)