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Sez. L, Sentenza n. 5432 del 02/06/1999 (Rv. 527007 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Previdenza aziendale integrativa - Contribuzione sui relativi versamenti del datore di lavoro secondo il diritto previgente - Disciplina retroattiva di esonero con versamento di contributo di solidarietà (art. 1, commi centonovantatre e centonovantaquattro legge n. 662/1996) - Esonero totale per il periodo antecedente al settembre 1985 - Questioni di legittimità costituzionale ex art. 3 e 38 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1999-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527007-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

In materia di contribuzione previdenziale sulle somme destinate, sulla base di contratti collettivi o di regolamenti aziendali, al finanziamento di casse o strumenti assicurativi diretti ad assicurare prestazioni integrative, previdenziali o assistenziali a favore dei lavoratori, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità, rispetto agli artt. 3 e 38 Cost., delle disposizioni dell'art. 1, comma centonovantatre (operante la sostituzione del testo dell'art. 9 bis, primo comma, del D.L. n. 103 del 1991, oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui a Corte cost. n. 421 del 1995) e comma centonovantaquattro, della legge n. 662 del 1996, nella parte in cui attribuiscono efficacia retroattiva all'esenzione dalla contribuzione delle somme in questione, contemporaneamente escludendo, da un lato, l'irripetibilità dei versamenti effettuati in base alla originaria disciplina ex art. 12 della legge n. 153 del 1969, e dall'altro, ponendo a carico del datore di lavoro, che tali contributi non abbia versato un contributo di solidarietà del 15 per cento, limitatamente al periodo contributivo dal primo settembre 1985 al 30 giugno 1991 (e quindi con definitivo esonero per il periodo precedente). Infatti, rientra nella discrezionalità del legislatore la previsione di deroghe retroattive agli obblighi contributivi, nel quadro di sanatorie non prive di contropartite e, d'altra parte, il pieno esonero limitato ai periodi antecedenti al primo settembre del 1985 assume una valenza limitata (ed adeguatamente compensata), riguardando ipotesi residuali per le quali il legislatore ha ritenuto opportuno superare il contenzioso rimasto aperto.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/1991 num. 103 art. 9 bis CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)