Sez. L, Sentenza n. 995 del 04/02/1999 (Rv. 522963 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Fondi di previdenza aziendale - Contribuzione previdenziale sui relativi versamenti del datore di lavoro secondo il diritto previgente - Contributo di solidarietà ex art. 1, commi centonovantatre e centonovantaquattro, legge n. 662/1996 (in relazione all'art. 9 bis D.L. n. 103/1991 e a Corte cost. n. 421/1995) - Diversità di natura e funzione - Fattispecie relativa agli effetti sul piano processuale dello "ius superveniens".
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
In materia di contribuzione previdenziale sulle somme destinate ai fondi di previdenza aziendali, sussiste diversità di natura e funzione tra l'ordinaria contribuzione, rilevante ai fini della posizione assicurativa dei singoli lavoratori, in passato dovuta sulla base della regola generale, posta dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 (assoggettante a contribuzione previdenziale ed assistenziale ogni erogazione in danaro o natura a favore del lavoratore), e il contributo di solidarietà del 15 per cento, previsto dall'art. 1, commi centonovantatre e centonovantaquattro, della legge n. 662 del 1996 (a carico dei datori di lavoro che non avessero versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle somme in questione nel periodo settembre 1985 - giugno 1991), a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 421/1995) dell'art. 9 bis del D.L. n. 103/1991 (aggiunto dalla legge di conversione n. 166 del 1991), per il fatto che il medesimo non prevedeva - a fronte della sottrazione a contribuzione, con effetti retroattivi, delle somme versate ai fondi previdenziali integrativi - alcuna contropartita analoga al contributo di solidarietà imposto per il futuro dal secondo comma dello stesso articolo. (Nella specie, un lavoratore, prima della esposta evoluzione normativa, aveva chiesto la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva riguardo alle somme relative alla previdenza integrativa, e l'INPS, costituitosi in giudizio, si era al riguardo rimesso a giustizia; la S.C. ha rilevato che la domanda in base allo "ius superveniens" deve essere rigettata, senza che possano rilevare le questioni relative al contributo di solidarietà, estranee all'oggetto del giudizio e ininfluenti sulla posizione contributiva del singolo lavoratore).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 bis CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)