Sez. 4 - , Sentenza n. 32899 del 08/01/2021 Ud. (dep. 06/09/2021) Rv. 281997 - 15
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Mancata attuazione di una misura di prevenzione - Conoscenza della situazione di pericolo e della regola cautelare - Necessità - Esclusione - Conoscibilità - Sufficienza - Errore scusabile - Rilevanza - Limiti.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità della responsabilità per colpa per la mancata attuazione di una misura atta a eliminare una situazione di rischio, non occorre che l'agente abbia conoscenza della situazione di pericolo e della regola cautelare da adottare, essendo sufficiente la loro conoscibilità, e rilevando l'ignoranza incolpevole soltanto della prima, in quanto l'errore sulla regola cautelare non integra errore sul fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)