Sez. 4 - , Sentenza n. 1096 del 08/10/2020 Ud. (dep. 13/01/2021) Rv. 280188 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Prassi comportamentali incaute - Preposto di fatto - Responsabilità - Conoscenza o mancata conoscenza colposa - Accertamento - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In caso di infortunio sul lavoro riconducibile a prassi comportamentali elusive delle disposizioni antinfortunistiche, non è ascrivibile alcun rimprovero colposo al preposto di fatto, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto, laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi o che le avesse colposamente ignorate, sconfinandosi altrimenti in una inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva "da posizione". (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio, "perché il fatto non costituisce reato", la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del capo reparto di un supermercato, preposto di fatto da soli cinque giorni, per l'infortunio subito da un dipendente a causa del mancato uso dei dispositivi di protezione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 19, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)