Sez. 1, Sentenza n. 2611 del 20/09/1971 (Rv. 353733 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE - PAGAMENTO EFFETTUATO CON RISERVA - ACCETTAZIONE DI ESSO DA PARTE DEL CREDITORE - DIRITTO ALLA RIPETIZIONE - SUSSISTENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE - PAGAMENTO EFFETTUATO CON RISERVA - ACCETTAZIONE DI ESSO DA PARTE DEL CREDITORE - DIRITTO ALLA RIPETIZIONE - SUSSISTENZA.*
L'Azione di ripetizione, oltre che derivare dalle ipotesi di indebito oggettivo e soggettivo disciplinate dagli artt 2033 e 2036 cod civ puo fondarsi anche su di un'espressa riserva in tal senso, formulata dal solvens all'atto del pagamento, sostenendo la propria estraneita all'obbligazione. L'accettazione da parte del creditore del pagamento eseguito con riserva di ripetizione, importa che egli non possa, ai fini di opporsi a quest'ultima, negare efficacia alla suddetta riserva.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2036, Cod. Civ. art. 1176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)