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Sez. 1, Sentenza n. 1690 del 12/03/1984 (Rv. 433758 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2 DEL D.L. N. 12 DEL 1977 E 1 DEL D.P.R. N. 384 DEL 1977 - FINALITÀ - VERSAMENTO SU APPOSITO FONDO SPECIALE DEL MINISTERO DEL TESORO DELLE SOMME DOVUTE IN PIÙ RISPETTO ALL'AMMONTARE DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI - OBBLIGO DEI DATORI DI LAVORO - FONDAMENTO - DOMANDA DEL DATORE DI LAVORO DIRETTA A FAR DICHIARARE NON DOVUTE DETERMINATE SOMME VERSATE SU QUEL FONDO - RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENTE ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1984-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433758-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2 DEL D.L. N. 12 DEL 1977 E 1 DEL D.P.R. N. 384 DEL 1977 - FINALITÀ - VERSAMENTO SU APPOSITO FONDO SPECIALE DEL MINISTERO DEL TESORO DELLE SOMME DOVUTE IN PIÙ RISPETTO ALL'AMMONTARE DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI - OBBLIGO DEI DATORI DI LAVORO - FONDAMENTO - DOMANDA DEL DATORE DI LAVORO DIRETTA A FAR DICHIARARE NON DOVUTE DETERMINATE SOMME VERSATE SU QUEL FONDO - RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENTE ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - CONTENUTO.*

La disciplina di cui agli artt. 2 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 1977 n. 91), recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, ed 1 del d.P.R. 6 giugno 1977 n. 384, emanato in attuazione della delega conferita con detta legge, configura un intervento del legislatore sulle cosiddette scale mobili anomale, con indicizzazioni cioè su basi più ampie di quelle operanti nel settore della industria, il quale implica per i datori di lavoro, come le aziende di credito, l'Obbligo di versare, a partire dall'1 febbraio 1977 e su apposito fondo speciale istituito presso il ministero del tesoro, ciò che siano tenuti ad erogare in più, rispetto all'ammontare da corrispondere ai dipendenti in base al nuovo unificato sistema di contingenza, alla stregua delle regolamentazioni contrattuali oggetto dell'indicato intervento legislativo. Tale Obbligo dei datori di lavoro, quindi, viene costituito direttamente dalla norma di legge, nell'ambito di un rapporto di tipo pubblicistico con il ministero del tesoro (non con il fondo speciale, che è privo di autonoma soggettività), e trova presupposto nella circostanza che, nel diverso rapporto privatistico con i dipendenti, i datori di lavoro medesimi, per regimi anomali di scala mobile in vigore alla data di emanazione del d.l. n. 12 del 1977, risultino debitori di somme maggiori di quelle delle quali viene consentita l'erogazione a decorrere dalla data stessa. Da tanto deriva che la domanda proposta da un datore di lavoro nei confronti dell'amministrazione del tesoro, per sentire dichiarare non dovute, per difetto del suddetto presupposto, determinate somme versate su quel fondo, e per sentire conseguentemente condannare la convenuta alla loro restituzione, è qualificabile come Azione di ripetizione di indebito oggettivo, secondo la previsione dell'art. 2033 cod. civ., con la conseguenza, quanto all'Onere probatorio gravante sull'attore, che egli è tenuto a dimostrare l'insussistenza della "causa debendi" individuata all'atto del versamento (salva restando a carico della convenuta la prova di un'eventuale diversa ragione di credito), e, cioè, a dimostrare che gli accordi collettivi, regolanti la scala mobile nello specifico settore, non implichino, a partire dall'1 febbraio 1977, un trattamento di indicizzazione retributiva superiore a quello consentito dalle citate norme. (V 4276/83, mass n 429205; (V 2029/82, mass n 419889; (V 2611/71, mass nn 353733 e 353734).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., DPR 06/06/1977 num. 384 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)