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Sez. 2, Sentenza n. 990 del 27/01/1995 (Rv. 490037 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - IN GENERE | Approvazione del collaudo - Custodia e manutenzione delle opere ultimate - Obbligo dell'appaltatore - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490037-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche, una volta intervenuta l'approvazione del collaudo, in assenza di ogni disposizione normativa, l'appaltatore non ha più l'obbligo di provvedere alla custodia e manutenzione delle opere ultimate (art. 16 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063), non potendo questi continuare ad essere gravato di oneri e prestazioni in dipendenza del comportamento negligente dell'ente appaltatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1665, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)