diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5814 del 11/06/1998 (Rv. 516359 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Contenuto - Prova del caso fortuito - Necessità - Prova della illegittimità della propria materiale detenzione della "res damnosa" - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di opere pubbliche prive di collaudo.
Stato
decisa il 1998-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516359-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA

La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. si fonda esclusivamente sul rapporto oggettivo intercorrente tra la cosa custodita ed il custode, cui è riconosciuta, come possibile prova liberatoria, la sola dimostrazione del caso fortuito, senza che possa assumere rilievo la circostanza, da lui eventualmente addotta, della illegittimità della propria materiale detenzione della "res damnosa" (principio affermato in tema di danni causati da opere pubbliche - nella specie, un acquedotto - ricevute materialmente in consegna dalla P.A. senza la esecuzione del necessario collaudo. La S.C., nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha ritenuto responsabile l'ente pubblico per i danni causati a terzi dall'opera ricevuta dall'appaltatore nonostante la illegittimità della detenzione della "res damnosa" dovuta, appunto, alla mancanza del necessario collaudo, la cui rilevanza, ha aggiunto la Corte, si esaurisce nei rapporti interni tra committente ed appaltatore, ma non riguarda i terzi eventualmente danneggiati in conseguenza del cattivo funzionamento dell'opera).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)