Sez. 3, Sentenza n. 816 del 14/03/1969 (Rv. 339146 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - DOMANDA DI ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - ONERE DELL'ATTORE - ESECUZIONE OD OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - CONDIZIONI - ESEGUIBILITA DELLA PRESTAZIONE AL MOMENTO DELLA DOMANDA - NECESSITA - PATTUITA CORRESPONSIONE DEL PREZZO ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE DEFINITIVA - INSUSSISTENZA DELL'ONERE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - DOMANDA DI ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - ONERE DELL'ATTORE - ESECUZIONE OD OFFERTA DELLA PRESTAZIONE - CONDIZIONI - ESEGUIBILITA DELLA PRESTAZIONE AL MOMENTO DELLA DOMANDA - NECESSITA - PATTUITA CORRESPONSIONE DEL PREZZO ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE DEFINITIVA - INSUSSISTENZA DELL'ONERE.*
Colui che chieda l'esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere un contratto ha l'Onere di eseguire la propria prestazione o di farne offerta nei modi di legge solo se tale prestazione sia gia esigibile al momento della domanda giudiziale e, invece, esonerato da quell'Onere quando la prestazione non sia ancora esigibile, come nel caso in cui, nel contratto preliminare, di cui si chiede l'esecuzione specifica, le parti abbiano convenuto che il prezzo debba essere pagato all'atto della stipulazione del contratto definitivo. (Conf.1428-67, massima n.328065 527-67, massima n.326476).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)