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Sez. L, Sentenza n. 2445 del 05/03/1998 (Rv. 513376 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Ente ferrovie dello Stato - Difesa e rappresentanza in giudizio - Innanzi alle Preture e agli uffici di conciliazione (ora, del giudice di pace) - Da parte del funzionario dell'ente - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513376-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

L'identità organizzativa e funzionale dell'Avvocatura erariale sia che rappresenti e difenda lo Stato sia che rappresenti e difenda l'Ente ferroviario a norma dell'art. 24 comma terzo della legge 15 maggio 1985, n. 203, istitutiva dell'ente, comporta che pur in assenza nella detta disposizione di un espresso richiamo della facoltà di farsi rappresentare innanzi alle Preture e agli uffici di conciliazione, (questi ultimi ora uffici del giudice di pace) da propri funzionari che siano per tali riconosciuti, prevista in generale per le amministrazioni statali dall'art. 3 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) la suddetta facoltà vada riconosciuta - in relazione alla richiamata legge n. 203 - anche all'Ente ferroviario, essendo a tal fine sufficiente che il funzionario che riveste la qualità di rappresentante processuale si faccia solo riconoscere come tale dal giudice e dalla controparte.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 3 CORTE COST., Legge 15/05/1985 num. 210 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)