Sez. L, Sentenza n. 6647 del 26/06/1999 (Rv. 528056 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Ente Ferrovie dello Stato - Difesa e rappresentanza in giudizio - Davanti alle preture e agli uffici di conciliazione (ora, del giudice di pace) - Da parte del funzionario dell'ente - Ammissibilità - Condizioni - Applicabilità del principio alle Ferrovie dello Stato SpA - Limiti.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
L'identità organizzativa e funzionale dell'Avvocatura erariale, sia che rappresenti e difenda lo Stato, sia che rappresenti e difenda l'Ente Ferrovie dello Stato a norma dell'art. 24 comma terzo della legge 15 maggio 1985, n. 203, istitutiva dell'ente, comporta che, pur in assenza nella detta disposizione di un espresso richiamo della facoltà di farsi rappresentare innanzi alle Preture e agli uffici di conciliazione (ora uffici del giudice di pace) da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, prevista in generale per le amministrazioni statali dall'art. 3 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), la suddetta facoltà vada riconosciuta - in relazione alla richiamata legge n. 203 - anche all'Ente ferroviario, essendo a tal fine sufficiente che il funzionario che riveste la qualità di rappresentante processuale si faccia riconoscere come tale dal giudice e dalla controparte, esclusa la necessità di un mandato scritto. Nè l'operatività del principio è venuta meno per effetto della trasformazione dell'ente in società per azioni, nei limiti in cui è rimasto efficace lo "ius postulandi" dell'Avvocatura dello Stato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 3 CORTE COST., Legge 15/05/1985 num. 210 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 15, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)