Sez. L, Sentenza n. 1245 del 07/02/1991 (Rv. 470811 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Accertamento della comune volontà delle parti - Criteri - Ricostruzione della volontà degli stipulanti - Esclusione - Elemento letterale - Carattere primario - Fattispecie relative a lavoro subordinato di giornalista con qualifica di inviato speciale alla stregua del contratto collettivo.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
In tema d'interpretazione della disciplina collettiva, la comune volontà delle parti deve essere desunta non già attraverso la ricostruzione della volontà degli stipulanti, bensì in funzione di ciò che nelle clausole contrattuali appare obiettivamente voluto, sicché l'elemento letterale del contratto è il primo e fondamentale criterio per indagare quale sia stata la comune intenzione anzidetta, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri ermeneutici quando l'individuazione di essa sia consentita da espressioni testuali sufficientemente chiare, precise ed adeguate. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, con riguardo a rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica alle dipendenze della RAI, la configurabilità, alla stregua della disciplina collettiva del settore, della qualifica di inviato speciale, dotata di uno speciale contenuto professionale, cui riferire la tutela ex art. 2103 cod. civ., e caratterizzata non più dalla permanenza in un particolare luogo per l'esplicazione del lavoro giornalistico, ma da molteplici elementi di natura soggettiva ed oggettiva quali: la specificità delle competenze, la previsione dell'ordinarietà della prestazione, un autonomo trattamento economico equiparato a quello del capo servizio, la previsione dell'esonero dall'osservanza dell'orario di lavoro e dei compiti da svolgere all'interno della redazione nei periodi di non impegno in servizi esterni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)