diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3460 del 12/04/1996 (Rv. 496972 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alla posizione professionale dell'inviato speciale.
Stato
decisa il 1996-04-12
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496972-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle disposizioni dei contratti collettivi (di diritto comune) è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata sotto il profilo logico - giuridico e aderente ai canoni legali di ermeneutica. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto che la posizione professionale dell'inviato speciale, prevista dal contratto collettivo giornalistico, sia definita dalla destinazione del giornalista a svolgere in via permanente servizi esterni - sul luogo degli avvenimenti - e dall'attribuzione della responsabilità complessiva dei servizi stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)