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Sez. 2, Sentenza n. 9316 del 17/04/2009 (Rv. 607915 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria - Termine di contestazione delle infrazioni - Decorrenza - Centoventi giorni dal ricevimento della richiesta o della proposta - Richieste interlocutorie di chiarimenti all'autorità proponente - Incidenza sul termine - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607915-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di procedimento sanzionatorio amministrativo per le violazioni delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, la contestazione dell'illecito da parte del Ministero dell'economia e finanze, dipartimento del Tesoro, deve avvenire entro 120 giorni "dalla data di ricevimento della richiesta o della proposta", come previsto dall'art. 2 del d.m. Tesoro 23 marzo 1992, n. 304; ne consegue che eventuali richieste interlocutorie di chiarimenti avanzate dal Ministero all'autorità proponente non potranno avere alcuna incidenza sul termine indicato, in caso contrario determinandosi la vanificazione di quei limiti ragionevoli di tempo, previsti nell'interesse degli incolpati, entro i quali il procedimento sanzionatorio deve concludersi o con l'accoglimento o con la reiezione della proposta di irrogazione della sanzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, DM Tesoro 23/03/1992, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)