Sez. 2, Sentenza n. 3043 del 06/02/2009 (Rv. 606557 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Notificazione degli estremi della violazione - Termine ex art. 14 della legge n. 689 del 1981 - Decorrenza - Dall'esito del procedimento di accertamento - Individuazione - Tempo necessario alla valutazione dei dati afferenti agli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione - Rilevanza - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una sanzione amministrativa comminata per l'omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette di riciclaggio, aveva accolto l'opposizione dell'istituto di credito, sul rilievo che la contestazione doveva ritenersi tardiva assumendo come "dies a quo" il momento in cui era pervenuta al Ministero dell'Economia e delle Finanze la segnalazione della Guardia di finanza anziché quello in cui il Ministero aveva potuto vagliare in concreto l'operato del suddetto organo).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 3, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)