Sez. 1, Sentenza n. 12594 del 13/03/2015 Cc. (dep. 25/03/2015) Rv. 262889 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO | Impugnazione dei provvedimenti emessi "de plano" - Qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione da parte del giudice competente sull'opposizione - Legittimità - Esclusione - Conseguenze.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO
Quando è stato adottata decisione "de plano" in materia di indulto da parte del giudice della esecuzione, il provvedimento con il quale l'atto di impugnazione, proposto davanti all'Autorità giudiziaria competente sull'opposizione, è riqualificato come ricorso per cassazione, con trasmissione degli atti alla Suprema Corte costituisce atto giurisdizionale che deve essere annullato senza rinvio, poiché, in materia, la previsione dello strumento dell'opposizione preclude l'esperibilità del ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)