Sez. 3, Sentenza n. 12453 del 09/12/1997 (Rv. 510802 - 01)
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Convenuta responsabilità illimitata - Regime anteriore alla legge 154 del 1992 - Conseguenze - Utilizzazione del credito bancario da parte del garantito - Onere, per il garante, di controllo - Sussistenza.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
Il fideiussore, obbligatosi illimitatamente nei confronti di una banca - nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 154 - in quanto normalmente cointeressato, in qualità di socio o familiare, nell'attività del garantito, ne assume il rischio imprenditoriale, con l'onere di controllare in che limiti e con quali risultati è utilizzato l'affidamento, concesso dalla banca sul presupposto della responsabilità patrimoniale di entrambi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 2740
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)