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Sez. 3, Sentenza n. 12453 del 09/12/1997 (Rv. 510802 - 01)

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Convenuta responsabilità illimitata - Regime anteriore alla legge 154 del 1992 - Conseguenze - Utilizzazione del credito bancario da parte del garantito - Onere, per il garante, di controllo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510802-01

FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI

Il fideiussore, obbligatosi illimitatamente nei confronti di una banca - nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 154 - in quanto normalmente cointeressato, in qualità di socio o familiare, nell'attività del garantito, ne assume il rischio imprenditoriale, con l'onere di controllare in che limiti e con quali risultati è utilizzato l'affidamento, concesso dalla banca sul presupposto della responsabilità patrimoniale di entrambi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 2740

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)