Sez. L, Sentenza n. 3321 del 06/04/1999 (Rv. 524977 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Categorie e qualifiche - Personale immesso in ruolo ex legge n. 220/1982 con qualifica "ad personam" - Disposizioni ex legge n. 292 del 1984 sul passaggio automatico per anzianità dalla terza alla quarta categoria operaia - Applicabilità - Passaggio dalla quarta alla quinta categoria - Esclusione - Fattispecie relativa a lavoratore addetto all'accudienza dei rifornitori d'acqua.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
In base alle disposizioni sull'inquadramento del personale delle Ferrovie dello Stato di cui alla legge n. 292 del 1984, il passaggio automatico dalla terza alla quarta categoria operaia al compimento di tre anni di anzianità (art. 1, secondo comma, n. 3 e art. 5, quarto comma) deve ritenersi applicabile anche a favore del personale rivestito di profilo professionale "ad personam" ai sensi della legge n. 220 del 1982 sull'inquadramento nei ruoli dell'Azienda degli incaricati di particolari servizi ferroviari (nella specie, di lavoratore addetto all'accudienza dei rifornitori d'acqua, collocato in ruolo ex art. 3 della legge n. 220 del 1982), in base alla disposizione - chiara nella sua lettera e nella sua "ratio" - dell'art. 5, comma ventiduesimo della stessa legge n. 292 del 1984, che espressamente prevede l'applicazione del precedente comma quarto a detto personale e che, nel mantenere ferme le disposizioni dell'art. 7 della legge n. 220 del 1982, si riferisce evidentemente a norme riguardanti altri aspetti (passaggi di categoria di tipo diverso, cambiamenti di profilo professionale, adibizione ad altri impianti, necessità dei previsti titoli di studio e delle prescritte abilitazioni per passare dall'inquadramento "ad personam" a quello istituzionale). Non è previsto, invece, per il medesimo personale l'ulteriore passaggio automatico per anzianità alla quinta categoria, per il quale l'art. 5, comma sesto, del resto richiede l'accertamento professionale.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1982 num. 220 art. 3, Legge 30/04/1982 num. 220 art. 7, Legge 10/07/1984 num. 292 art. 1, Legge 10/07/1984 num. 292 art. 2 CORTE COST., Legge 10/07/1984 num. 292 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)