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Sez. L, Sentenza n. 3218 del 06/03/2001 (Rv. 544446 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI | Pregressione in carriera - Disciplina del contratto collettivo - Applicabilità esclusiva - Norme legislative preesistenti - Inefficacia - Fattispecie relativa all'inquadramento nelle categorie superiori dei lavoratori già "incaricati di particolari servizi ferroviari" assunti ex legge n. 220 del 1982.
Stato
decisa il 2001-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544446-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI

In base a quanto previsto dall'art. 21 legge n. 210 del 1985, le norme legislative relative allo stato giuridico ed economico del personale delle Ferrovie dello Stato sono applicabili solo ed esclusivamente sino all'entrata in vigore del contratto collettivo di categoria, con la conseguenza che dopo tale data le uniche disposizioni applicabili sono quelle contemplate negli accordi tra le organizzazioni sindacali e la società, mentre le precedenti disposizioni legislative hanno perso qualsiasi efficacia (in base a tale principio, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che - in relazione alla domanda di progressioni in carriera proposta da un dipendente assunto ex legge n. 220 del 1982 in quanto già "incaricato di particolari servizi ferroviari" - aveva escluso l'applicabilità della disciplina collettiva circa il passaggio automatico di categoria per anzianità. Ritenendo la prevalenza delle disposizioni di cui alla citata legge n. 220 del 1982, richiedenti il possesso di specifiche abilitazioni).

Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 art. 14 CORTE COST., Legge 30/04/1982 num. 220 art. 3, Legge 10/07/1984 num. 292 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 30/04/1982 num. 220 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)