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Sez. 4, Sentenza n. 14429 del 05/07/1990 Ud. (dep. 06/11/1990) Rv. 185666 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DESTINATARI DELLE NORME - OPERE ACCESSORIE SPECIALISTICHE - APPALTO - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE APPALTANTE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185666-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DESTINATARI DELLE NORME - OPERE ACCESSORIE SPECIALISTICHE - APPALTO - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE APPALTANTE - CONFIGURABILITÀ.*

In tema di prevenzione antinfortunistica nel settore delle costruzioni, l'imprenditore che si avvalga di un'altra impresa per la esecuzione di opere accessorie specialistiche non è estromesso dai poteri discrezionali generali inerenti alla sua qualità. L'Esercizio dei suoi doveri è anzi reso necessario dal fatto che quei lavori specialistici, anche se di natura autonoma, vengono eseguiti nello stesso ambito di attività e nel cantiere di lavoro, sicché egli è tenuto all'osservanza delle norme di prevenzione antinfortunistica. (Conf mass n 174717).*

Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 1, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)