Sez. 4, Sentenza n. 14568 del 26/06/1986 Ud. (dep. 23/12/1986) Rv. 174717 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DESTINATARI DELLE NORME - OPERE ACCESSORIE SPECIALISTICHE - APPALTO DA PARTE DI IMPRENDITORE - SUA RESPONSABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DESTINATARI DELLE NORME - OPERE ACCESSORIE SPECIALISTICHE - APPALTO DA PARTE DI IMPRENDITORE - SUA RESPONSABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE.*
Nel settore delle costruzioni edilizie, l'imprenditore, che si avvalga di altra impresa per la esecuzione di opere accessorie specialistiche, non è estromesso dai poteri discrezionali generali inerenti alla sua qualità. L'Esercizio dei suoi doveri è anzi reso necessario dal fatto che quei lavori specialistici, anche se di natura autonoma, vengono eseguiti nello stesso ambito di attività e nel cantiere di lavoro, sicché è tenuto all'osservanza delle norme di prevenzione antinfortunistica. (nella specie è stata affermata l'influenza della legge sul divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro in base alla quale l'imprenditore, in caso di appalto riferentesi a particolari attività produttiva a più fasi successive con impiego di manodopera specializzata, è esonerato dall'Obbligo solidale con l'appaltatore di corrispondere ai lavoratori, dipendenti da quest'ultimo, trattamento retributivo minimo inderogabile; è stato ritenuto infatti che ciò non ha attinenza con le norme antinfortunistiche, e si è precisato, inoltre che nell'aspetto organizzatorio vi può essere concorso di responsabilità con l'appaltatore di singole opere).*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 1, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)