Sez. 1, Sentenza n. 23029 del 07/11/2011 (Rv. 620233 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Durata ragionevole del processo - Liquidazione del danno non patrimoniale - Misura inferiore a quella ordinariamente applicata dalla Corte EDU - Violazione di legge - Configurabilità - Esclusione - Vizio di motivazione - Insussistenza - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la liquidazione di un indennizzo in misura inferiore a quella ordinariamente applicata dalla Corte EDU (nella specie, 600 euro per anno di ritardo) da un lato non costituisce violazione di legge, e, dall'altro lato, non configura vizio di motivazione, se il giudice del merito giustifichi lo scostamento dall'ordinario parametro con la modesta entità delle somme richieste in giudizio e con l'assoluta incertezza del risultato perseguito, per essere la pretesa basata su principio di diritto fermamente escluso dalla uniforme giurisprudenza dell'ufficio giudiziario adito.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)