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Sez. 1, Sentenza n. 8034 del 06/04/2006 (Rv. 590547 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale - Valutazione equitativa - Obbligo del giudice di merito di tenere conto della quantificazione dell'equa soddisfazione operata, in casi simili, dalla Corte europea - Configurabilità - Limiti - Discostamento irragionevole da tale parametro - Ammissibilità - Pluralità di parti - Liquidazione per ciascuna di esse - Necessità.
Stato
decisa il 2006-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590547-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

L'indennizzo del danno non patrimoniale per la durata non ragionevole del processo va determinato nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per come essa vive nelle decisioni della Corte Europea adottate in casi simili a quello portato all'esame del giudice nazionale. Quest'ultimo deve tenere conto dei criteri di determinazione della Corte Europea, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, se in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate in casi simili. La liquidazione dell'equo indennizzo deve inoltre essere effettuata in favore di ogni singolo ricorrente e non può essere determinata in un solo importo globale e complessivo per più ricorrenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)