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Sez. 5, Sentenza n. 2818 del 30/01/1985 Ud. (dep. 28/03/1985) Rv. 168512 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - PAGAMENTO RITARDATO - DANNI - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168512-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - PAGAMENTO RITARDATO - DANNI - ELEMENTI COSTITUTIVI.*

Nel caso di reato di emissione di assegno a vuoto, il ritardato adempimento dell'obbligazione cartolare è causa del danno derivante al prenditore: a) dalla mancata disponibilità dell'importo al momento della presentazione del titolo per l'incasso; b) dalle spese di protesto e C) dagli interessi maturati nel periodo di ritardo nell'adempimento, sicché l'integralità del risarcimento richiesta per la concessione di tale attenuante può essere ravvisata soltanto in corresponsione degli importi di tali elementi costituenti il danno. (V mass n 163013; (V mass n 166407).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)