Sez. 6 - 2, Sentenza n. 3337 del 19/02/2016 (Rv. 638790 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - "Spatium deliberandi" per l'impugnazione della decisione - Computabilità ai fini durata del processo presupposto - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione, la durata del processo presupposto va determinata in relazione alla sua pendenza davanti a un organo giurisdizionale che abbia il dovere di provvedere, senza che rilevi il periodo nel quale la controversia sia sottratta alla decisione del giudice, come avviene nel caso in cui la legge attribuisca alle parti uno "spatium deliberandi" per l'impugnazione della decisione (come confermato, peraltro, dall'art. 2, comma 2 quater, della legge n. 89 del 2001, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012), sicché non può imputarsi all'amministrazione della giustizia il tempo trascorso tra la comunicazione del deposito della sentenza e la notifica dell'atto di impugnazione, solo da tale momento riproponendosi l'esigenza di una risposta in tempi ragionevoli degli organi della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)