Sez. 1, Sentenza n. 3629 del 29/05/1986 (Rv. 446539 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DA PARTE DELLA P.A. DI UN IMMOBILE CREDITORIO - GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI INSTAURATO DA UN EREDE - INTERVENTO DEI DISCENDENTI LEGITTIMI DI ALTRO EREDE CHE HA RINUNZIATO ALL'EREDITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DA PARTE DELLA P.A. DI UN IMMOBILE CREDITORIO - GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI INSTAURATO DA UN EREDE - INTERVENTO DEI DISCENDENTI LEGITTIMI DI ALTRO EREDE CHE HA RINUNZIATO ALL'EREDITÀ - AMMISSIBILITÀ.*
Ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ. è consentito l'intervento in appello a coloro che potrebbero proporre l'opposizione di terzo a norma dell'art. 404 stesso codice. Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno per l'illegittima occupazione di un immobile ereditario, pendente tra uno dei coeredi e l'ente pubblico occupante, sono legittimati ad intervenire in appello i discendenti legittimi di altro coerede che ha rinunziato all'eredità, i quali dalla conferma o riforma della sentenza impugnata possono ricevere un pregiudizio nel loro diritto di successori per rappresentazione, in relazione alla consistenza dell'asse. (V 1133/85, mass n 439265; (Conf 1299/83, mass n 426085).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 467 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)