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Sez. 1, Sentenza n. 1299 del 21/02/1983 (Rv. 426085 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - GIUDIZIO DI SIMULAZIONE PENDENTE TRA LE PARTI DI UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'INTERVENTO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426085-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - GIUDIZIO DI SIMULAZIONE PENDENTE TRA LE PARTI DI UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'INTERVENTO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

L'intervento nel giudizio di appello è consentito, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., a coloro che potrebbero proporre opposizione di terzo a norma dell'art. 404 stesso codice, vale a dire sia ai soggetti legittimati all'opposizione ordinaria, in quanto dalla conferma o riforma della sentenza di primo grado possono ricevere un pregiudizio nei loro diritti (art. 404, comma primo, cod. proc. civ.), sia ai creditori e aventi causa di una delle parti, legittimati all'opposizione revocatoria subordinatamente alla dimostrazione che la sentenza è stata effetto di dolo o collusione in loro danno (art. 404, comma secondo, cod. proc. civ.); anche i creditori e aventi causa sono, peraltro legittimati all'opposizione - e quindi all'intervento - ordinario, e non solo a quello revocatorio, se essi non hanno un mero interesse riflesso alla decisione della lite, ma fanno valere un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti in causa, suscettibile di essere direttamente pregiudicato dalla sentenza. Pertanto, in un giudizio di simulazione pendente tra le parti di un contratto di compravendita immobiliare, sono legittimati ad intervenire in appello, indipendentemente dalla prova del dolo o collusione in loro danno, sia colui che abbia acquistato dal simulato alienante il bene oggetto della vendita simulata, sia il creditore ipotecario del simulato acquirente, l'uno e l'altro essendo titolari di diritti che possono ricevere un diretto ed immediato pregiudizio dallo accertamento, rispettivamente negativo o positivo, della simulazione. (V 3902/81, mass n 414559; (V 6474/79, mass n 403206; (V 2143/78, mass n 391530).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)