Sez. 5 - , Sentenza n. 551 del 15/01/2020 (Rv. 656735 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA E SOPRATTASSE - TERMINI | Imposta integrativa di registro - Concordato fiscale concluso dal venditore con l’Amministrazione - Omesso coinvolgimento dell’acquirente - Azione di regresso del venditore nei confronti dell’acquirente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA E SOPRATTASSE - TERMINI
Il venditore che abbia pagato l'imposta integrativa di registro a seguito di concordato fiscale concluso con l'Amministrazione, senza coinvolgere nel procedimento di accertamento con adesione l'acquirente, non ha azione di regresso verso quest'ultimo, il cui diritto postula, ai sensi degli artt. 1299 e 1203, n. 3), c.c., l'adempimento di un'obbligazione del terzo, la cui esistenza ed entità siano divenute certe per fatti o atti giuridici opponibili a questi. (Fattispecie relativa a trasferimento immobiliare di area edificabile inserita nell'ambito di un accordo urbanistico con il Comune, con riconoscimento al contribuente, in luogo dell'indennità di esproprio dovuta per la realizzazione di opere pubbliche, di volumetrie sulle residue porzioni di sua proprietà).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12 com. 4, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 3 com. 4 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)