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Sez. 3, Sentenza n. 9859 del 07/05/2014 (Rv. 630764 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI | Imposta integrativa di registro - Concordato fiscale concluso dal venditore con l'Amministrazione - Omesso coinvolgimento dell'acquirente - Azione di regresso del venditore nei confronti dell'acquirente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630764-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI

Il venditore che abbia pagato l'imposta integrativa di registro a seguito di concordato fiscale concluso con l'Amministrazione, senza coinvolgere nel procedimento di accertamento con adesione l'acquirente, non ha azione di regresso verso quest'ultimo, il cui diritto postula, ai sensi degli art. 1299 e 1203 n. 3, cod. civ., l'adempimento di un' obbligazione del terzo, la cui esistenza ed entità siano divenute certe per fatti o atti giuridici opponibili a questi.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)