diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 40183 del 23/06/2004 Ud. (dep. 13/10/2004) Rv. 229834 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Colpa medica - Responsabilità del sanitario in caso di mancato ricovero del paziente - Parametri di valutazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229834-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di colpa professionale, risponde di lesioni colpose gravissime il medico che - in violazione dei dettami della scienza medica e per imperizia e negligenza - abbia mancato di rilevare i rischi di grave disidratazione cui la vittima (un bambino di quindici mesi rimasto successivamente affetto da gravissime e permanenti disfunzioni fisiche e neurologiche) andava incontro a causa di vomito e diarrea, e abbia omesso quindi di ordinare l'immediato ricovero del piccolo paziente limitandosi soltanto a consigliare la somministrazione di liquidi per via orale. (La Corte, rigettando il ricorso dell'imputato, ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di appello soprattutto con riferimento all'uso dei criteri interpretativi concernenti la valutazione della verificabilità dell'evento, alla luce di parametri di valutazione fondati sulla probabilità logica e sul giudizio controfattuale consistente nella "messa tra parentesi" della condotta incriminata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)