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Sez. U - , Sentenza n. 15385 del 06/06/2019 (Rv. 654109 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sezione disciplinare del CSM - Art. 4 della l. n. 195 del 1958 - Mancata previsione dell'incompatibilità dei componenti che abbiano deliberato sugli stessi fatti in sede amministrativa - Questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 117, comma 1, Cost. ed all'art. 6 della CEDU - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654109-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la circostanza che l'art. 4 della legge n. 195 del 1958 non preveda l'incompatibilità dei componenti della Sezione Prima del Consiglio Superiore della Magistratura che abbiano deliberato sugli stessi fatti in via amministrativa (nella specie, riguardo a proposte di non conferma nell'incarico direttivo e di trasferimento d'ufficio del magistrato incolpato), non pone tale norma in contrasto con gli artt. 117 Cost. e 6 CEDU, poiché, venendo in rilievo una situazione suscettibile di essere apprezzata come causa di ricusazione, l'interessato ha il potere di ricorrere a tale strumento, compatibile con il procedimento disciplinare, come chiarito dalla giurisprudenza della stessa Sezione disciplinare del CSM

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)