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Sez. U, Sentenza n. 27172 del 20/12/2006 (Rv. 593738 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Componenti che hanno espresso il loro parere sulla medesima vicenda in sede amministrativa - Dovere di astensione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593738-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la natura giurisdizionale e non amministrativa della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e la sua composizione secondo criteri fissati direttamente dalla legge escludono la sussistenza di ragioni di incompatibilità, e quindi di astensione, nell'ipotesi in cui siano chiamati a farne parte componenti che abbiano già espresso il loro parere sui medesimi fatti oggetto dell'incolpazione nell'esercizio dell'attività amministrativa dell'organo di autogoverno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso il dovere dei componenti della Sezione disciplinare di astenersi dalla decisione in un procedimento nel quale si contestava all'incolpato di aver rivolto al capo dell'ufficio accuse rivelatesi assolutamente infondate, nell'ambito di osservazioni ad una proposta di variazione tabellare precedentemente esaminata dal "Plenum" del Consiglio Superiore).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)