Sez. 1 - , Sentenza n. 279 del 10/01/2017 (Rv. 643246 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Rinnovazione della notificazione dell'atto di appello - Indicazione di prescrizioni erronee - Conseguenze - Costituzione del convenuto - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE
Il giudice d'appello che, a seguito del mancato rispetto dei termini a comparire, abbia ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee (nella specie, ordine di notificare all’appellato l’ordinanza di fissazione della nuova udienza, anziché di rinnovare la citazione), non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma deve revocare l'ordinanza erroneamente pronunciata e, nel rispetto del principio del giusto processo ed a tutela dell’affidamento della parte appellante, deve concedere a quest’ultima un nuovo termine per la notifica, non potendo la stessa essere pregiudicata dall’invalidità di un atto determinata dall’osservanza prestata ad un provvedimento del giudice, fatta ovviamente salva la costituzione dell'appellato, che comporta la sanatoria dell’atto difforme dal paradigma legale per il raggiungimento dello scopo, giusta l'art. 156, comma 3, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)