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Sez. 2, Sentenza n. 10273 del 12/05/2014 (Rv. 631011 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE | Rinnovazione ordinata dal giudice d'appello - ErroneitĂ  delle prescrizioni - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631011-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE

Per il principio del giusto processo, a tutela dell'affidamento della parte, il giudice d'appello, che abbia ordinato la rinnovazione della notifica del gravame con prescrizioni rivelatesi erronee, non può dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma deve revocare l'ordinanza e concedere nuovo termine di notifica.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)