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Sez. U, Sentenza n. 1180 del 16/11/2000 (Rv. 541731 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Amministratori di enti locali - Responsabilità per danni cagionati ad amministratori o enti diversi da quello di appartenenza - Fatti anteriori alla l.n.639/1996 - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie relativa a responsabilità di amministratore regionale per danni cagionati all'Ente per lo Sviluppo Agricolo della Puglia.
Stato
decisa il 2000-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541731-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti a conoscere del giudizio di responsabilità nei confronti di amministratori della Regione Puglia per danni arrecati all'Ente autonomo acquedotto pugliese in conseguenza di illegittimi finanziamenti a cooperative, erogati prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 D.L. n. 543 del 1996 convertito con modifiche in legge n. 639 del 1996, ai fini della non applicabilità occorre verificare la sussistenza del relativo presupposto con riferimento al momento della causazione del danno, nel quale, nella specie, non vi era immedesimazione tra Regione Puglia e ERSAP (soppresso con legge regionale n. 9 del 1993 ma estinto, con successione della Regione nei rapporti dell'ente, a compimento del piano di liquidazione il 30 settembre 1996).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 19/06/1993 num. 9 art. 35, Legge Reg. Puglia 19/06/1993 num. 9 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)