Sez. U, Sentenza n. 19662 del 22/12/2003 (Rv. 569152 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Pubblici funzionari - Responsabilità per danni cagionati all'Amministrazione postale prima della sua trasformazione in ente pubblico economico e società per azioni - Giurisdizione della Corte dei Conti - Accertamento - Criterio.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Per accertare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti a conoscere del giudizio di responsabilità nei confronti di pubblici funzionari per danni arrecati all'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, in epoca anteriore alla trasformazione in ente pubblico economico (denominato <Poste italiane>) e poi in Società per azioni, occorre verificare la sussistenza del relativo presupposto con riferimento al momento della causazione del danno erariale, a nulla rilevando che - per i successivi mutamenti normativi - l'ente danneggiato non abbia più natura pubblica e la sua attività rientri nella giurisdizione ordinaria.(Nell'enunciare il menzionato principio, la Corte ha altresì escluso che il momento determinante della giurisdizione sia quello dell'inizio del giudizio di responsabilità erariale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)