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Sez. U, Sentenza n. 1819 del 18/07/1967 (Rv. 328712 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - ININFLUENZA DELLA COGNIZIONE DEL REATO SULLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA - OMESSA MOTIVAZIONE SUL MANCATO USO DELLA FACOLTA DI CUI ALL'ART 3 COD PROC PEN - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328712-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - ININFLUENZA DELLA COGNIZIONE DEL REATO SULLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA - OMESSA MOTIVAZIONE SUL MANCATO USO DELLA FACOLTA DI CUI ALL'ART 3 COD PROC PEN - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Se la cognizione del reato, ravvisabile nel fatto denunciato al giudice civile da una delle parti in lite, non influisce sulla decisione della causa, in quanto il fatto stesso non costituisce punto decisivo della controversia, l'omessa motivazione del mancato uso, da parte del giudice civile, delle facolta riconosciutegli dall'art. 3 del cod. proc. pen. non e denunciabile in Cassazione, non concretando il vizio previsto dall'art. 360 n.5 cod.proc.civ. ed essendo la parte carente di interesse a rilevare la eventuale violazione della predetta norma. Conforme alla sentenza n. 1963-66, massima n. 323811. (Cfr. 1740-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)