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Sez. 2, Sentenza n. 1963 del 20/07/1966 (Rv. 323811 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - FACOLTA DEL GIUDICE CIVILE - NON INFLUENZA DELLA COGNIZIONE DEL REATO SULLA DECISIONE DELLA CAUSA - MANCATO ESERCIZIO DELLA FACOLTA - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323811-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - FACOLTA DEL GIUDICE CIVILE - NON INFLUENZA DELLA COGNIZIONE DEL REATO SULLA DECISIONE DELLA CAUSA - MANCATO ESERCIZIO DELLA FACOLTA - DENUNCIABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Se la cognizione del reato, ravvisabile nel fatto denunciato al giudice civile da una delle parti in lite, non influisce sulla decisione della causa, in quanto il fatto stesso non costituisce punto decisivo della controversia, l'omessa motivazione del mancato uso, da parte del giudice civile, delle facolta riconosciutegli dall'art 3 del cod proc pen non e denunciabile in Cassazione, non concretando il vizio previsto dall'art 360 n 5 cod proc civ ed essendo la parte carente di interesse a rilevare la eventuale violazione della predetta norma.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)