diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1785 del 09/05/1977 (Rv. 385515 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - COLPE RECIPROCHE DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONDOTTA DI ENTRAMBI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385515-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - COLPE RECIPROCHE DEI CONIUGI - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONDOTTA DI ENTRAMBI - NECESSITA.*

In tema di separazione addebitabile, il giudice deve valutare comparativamente la condotta di entrambi i coniugi al fine di stabilire se la colpa dell'uno abbia dato causa alla colpa dell'altro, il quale abbia agito per difendere un suo interesse giuridicamente tutelato o abbia posto in essere una ritorsione legittima. (nella specie si e escluso che un contegno di apparente infedelta fosse giustificato dalla vendita parziale del patrimonio da parte dell'altro coniuge, separato e tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento). (V 4044/74, mass n 372656).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)