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Sez. L, Sentenza n. 4868 del 09/09/1982 (Rv. 422874 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - LICENZIAMENTO - IN GENERE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - ASSOCIAZIONE DI STUDI NOTARILI - NATURA - SEMPLICE PATTO INTERNO TRA I TITOLARI DEI VARI STUDI PROFESSIONALI - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - TITOLARITÀ DEI RAPPORTI CON I TERZI INTRATTENUTI DALLA ASSOCIAZIONE - SOSTITUZIONE DEI TITOLARI DEI SINGOLI STUDI PROFESSIONALI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI TRASFERIMENTO DI UN IMPIEGATO, GIÀ ALLE DIPENDENZE DI UN SINGOLO NOTAIO, PRESSO UN'ASSOCIAZIONE DI STUDI NOTARILI.*
Stato
decisa il 1982-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422874-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO) - LICENZIAMENTO - IN GENERE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - ASSOCIAZIONE DI STUDI NOTARILI - NATURA - SEMPLICE PATTO INTERNO TRA I TITOLARI DEI VARI STUDI PROFESSIONALI - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - TITOLARITÀ DEI RAPPORTI CON I TERZI INTRATTENUTI DALLA ASSOCIAZIONE - SOSTITUZIONE DEI TITOLARI DEI SINGOLI STUDI PROFESSIONALI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI TRASFERIMENTO DI UN IMPIEGATO, GIÀ ALLE DIPENDENZE DI UN SINGOLO NOTAIO, PRESSO UN'ASSOCIAZIONE DI STUDI NOTARILI.*

L'associazione di studi notarili, ai sensi dell'art. 82 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (che la limita alla sola comunione e suddivisione dei proventi professionali) e dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 (che, con riferimento alle attività professionali esercitabili soltanto col possesso dei relativi titoli di abilitazione o di speciali autorizzazioni, in caso di associazione fra professionisti, ne rende inammissibile lo svolgimento impersonale, sotto qualsiasi Forma, distinta da quella svolta da ogni singolo associato) non è configurabile né come ente collettivo o centro di imputazione di interessi, fornito di una personalità giuridica, né come azienda professionale, che rivesta una sua autonomia strutturale e funzionale, e quindi non può sostituire i singoli studi notarili, in persona dei relativi titolari, nei rapporti con i terzi, siano essi i clienti o i lavoratori dipendenti, ma delineandosi soltanto come un patto interno avente a contenuto anche la divisione delle spese, tra cui i compensi del personale, non ne assume la titolarità del relativo Obbligo, continuante a gravare sui notai associati, anche se tenuti all'apporto contabile relativo. (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto che un lavoratore, già dipendente da uno dei notai partecipi della costituita associazione di studi, pur continuando la precedente attività, senza interruzione, era stato legittimamente trasferito, previa risoluzione dell'anteriore rapporto, per effetto di novazione soggettiva del medesimo, alle dipendenze di tale associazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 82, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)