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Sez. 1, Sentenza n. 2555 del 12/03/1987 (Rv. 451706 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PRESTAZIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE DI OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE - ESERCIZIO CONGIUNTO DI PROFESSIONI E DI PROTETTE - VALIDITÀ DELL'ACCORDO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451706-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PRESTAZIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE DI OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE - ESERCIZIO CONGIUNTO DI PROFESSIONI E DI PROTETTE - VALIDITÀ DELL'ACCORDO - CONDIZIONI.*

A norma dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 sono validi, sempre che non contengano clausole contrastanti con le prescrizioni dalla stessa norma fissate in ordine alla denominazione dell'"ufficio" e all'indicazione dei nomi e dei titoli professionali dei singoli associati, gli accordi conclusi, da professionisti legittimati, per l'Esercizio congiunto di professioni cosiddette protette (il cui Esercizio richiede un titolo specifico di abilitazione ed un'apposita autorizzazione), al fine della ripartizione di spese e compensi. Per la validità dell'accordo (riguardante, nella specie, l'attività legale) è necessario, inoltre, che sia rispettato il principio della personalità della prestazione professionale, nel senso che l'associante rimane l'unico titolare dell'attività affidatagli e l'esclusivo responsabile (oltre che l'unico creditore del compenso) nei confronti del cliente, stabilendo l'impostazione e la linea dello svolgimento dell'opera, dirigendo ed organizzando il lavoro degli altri associati, i quali assumono la veste di sostituti o di ausiliari ai sensi dell'art. 2232 codice civile, ossia di collaboratori tecnici. Tali accordi costituiscono contratti di associazione sui generis, autonomi e diversi da quelli regolati dall'art. 2549 codice civile (associazione in partecipazione). (V 4870/86, mass n 447571; (V 6271/85, mass n 443382; (V 566/85, mass n 438773; (V 4868/82, mass n 422874; (V 1936/74, mass n 370166; (V 268/73, mass n 362129).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2232, Cod. Civ. art. 2549, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)