Sez. 3, Ordinanza n. 5179 del 27/02/2025 (Rv. 674040-01)
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Contratto autonomo di garanzia a prima richiesta - Intesa restrittiva della concorrenza - Nullità parziale - Reviviscenza dell'art. 1957 c.c. - Decadenza - Esclusione - Condizioni.
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE
In tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante.
Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2 com. 2 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)