diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 22346 del 26/09/2017 (Rv. 645736 - 01)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Contratto autonomo di garanzia con clausola di pagamento "a prima richiesta" - Rinvio pattizio alla previsione di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. - Interpretazione - Riferimento solo al termine indicato dalla norma richiamata - Configurabilità - Conseguenze - Possibilità di evitare la decadenza con una mera richiesta stragiudiziale - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645736-01

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)