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Sez. U, Sentenza n. 63 del 11/01/1973 (Rv. 361834 - 01)

CONTRATTO IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITA - FRODE ALLA LEGGE - NOZIONE - DIVIETO DI ASSUNZIONE DI PERSONALE SENZA CONCORSO DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA - VIOLAZIONE - CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361834-01

CONTRATTO IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITA - FRODE ALLA LEGGE - NOZIONE - DIVIETO DI ASSUNZIONE DI PERSONALE SENZA CONCORSO DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA - VIOLAZIONE - CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Si ha contratto in frode alla legge quando le parti adottano uno schema negoziale astrattamente lecito per conseguire un risultato vietato dalla legge. Tale ipotesi non ricorre nell'assunzione da parte della regione siciliana di dipendenti (per la prestazione di lavoro subordinato) contro il divieto posto dalle leggi regionali n 14 del 1958 e n 15 del 1959. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)