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Sez. L, Sentenza n. 229 del 20/01/1975 (Rv. 373421 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ANNULLAMENTO O NULLITA DEL CONTRATTO - REGIONE SICILIANA - DIVIETO DI ASSUNZIONE SENZA CONCORSO - INOSSERVANZA - NULLITA DELL'ASSUNZIONE - CONSEGUENZE - RAPPORTO D'IMPIEGO PRIVATO CON LA REGIONE SICILIANA - PRESTAZIONE DEL DIPENDENTE - OBBLIGO DI RETRIBUZIONE DELLA REGIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373421-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ANNULLAMENTO O NULLITA DEL CONTRATTO - REGIONE SICILIANA - DIVIETO DI ASSUNZIONE SENZA CONCORSO - INOSSERVANZA - NULLITA DELL'ASSUNZIONE - CONSEGUENZE - RAPPORTO D'IMPIEGO PRIVATO CON LA REGIONE SICILIANA - PRESTAZIONE DEL DIPENDENTE - OBBLIGO DI RETRIBUZIONE DELLA REGIONE.*

Il principio secondo cui la violazione della legge regionale siciliana 1958 n 14, che vieta all'amministrazione regionale di assumere dipendenti senza concorso, produce la nullita del provvedimento di assunzione e la responsabilita personale degli amministratori che l'hanno adottato non impedisce che il rapporto di impiego privato, che di fatto deriva dall'attivita prestata dal dipendente cosi assunto, faccia sempre capo all'amministrazione regionale sia sulla base del rapporto organico sia sulla base del riconoscimento dell'utilizzazione del servizio di fatto prestato, e che ad esso sia applicabile la prima parte dell' art 2126 cod civ, e quindi non esclude che le prestazioni eseguite dal dipendente debbono essere retribuite dalla regione. (Conf 63/73, mass n 361833; V 63/73, mass nn 361834, 361836).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)