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Sez. 1, Sentenza n. 634 del 27/01/1984 (Rv. 432903 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - ESENZIONE DECENNALE DELLE IMPOSTE DIRETTE IN FAVORE DELLE NUOVE IMPRESE ARTIGIANE E NUOVE PICCOLE INDUSTRIE, EX ART. 8 LEGGE N. 635 DEL 1957 - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432903-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - ESENZIONE DECENNALE DELLE IMPOSTE DIRETTE IN FAVORE DELLE NUOVE IMPRESE ARTIGIANE E NUOVE PICCOLE INDUSTRIE, EX ART. 8 LEGGE N. 635 DEL 1957 - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

L'esenzione decennale delle imposte dirette in favore delle nuove imprese artigiane e nuove piccole industrie, prevista dall'art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635, non compete nel caso di ampliamento, trasformazione o ammodernamento di opifici già esistenti, ma solo nel caso di Costituzione ex novo dell'azienda, la detta novità, peraltro, non è esclusa per il fatto che l'impresa sia esercitata in un immobile di proprietà altrui e tolto in locazione, quando la locazione abbia avuto ad oggetto l'immobile come nudo locale, privo di ogni impianto ed attrezzatura tecnica, e ciò anche se proprietario sia un altro imprenditore, che però ivi non esercitava la propria industria o un ramo di essa, in modo che sia da escludersi un rapporto di derivazione tra l'impresa o l'industria già esistente e quella nuova. (V 2592/78, mass n 391943).*

Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)